Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «1-bis. Il giudizio abbreviato non si applica per i reati che prevedono la pena dell'ergastolo».

      2. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.